Decreto Dignità e contratti a termine: quanto aumenta il costo del lavoro nei contratti a tempo determinato
Il Decreto Dignità ha alzato il costo del lavoro per i contratti a tempo determinato. Nel concreto quanto pagheranno in più le aziende? Scopriamolo insieme con un esempio applicato.
Il Decreto Dignità è intervenuto sulla disciplina dei contratti a tempo determinato non solo in riferimento alle causali necessarie per la stipula, ma anche sulla durata massima dei contratti riducendo inoltre il numero delle proroghe e dei rinnovi. Il Legislatore ha anche innalzato gli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro che procedono a più rinnovi contrattuali.
Contributo aggiuntivo per i contratti a tempo determinato
Il contributo introdotto dalla cosiddetta Legge Fornero, pari all’1,4% che grava sull’imponibile contributivo di tutti i contratti a tempo determinato (finalizzato a finanziare la NASpI) è ora incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto, anche in somministrazione.
Il contributo del 1,4% si aggiunge all’1,61% già previsto per il finanziamento della NASpI per qualsiasi tipologia contrattuale.
Contributo aggiuntivo: regola di calcolo
- Retribuzione imponibile a fini contributivi: 1000 € mensili
- Contributo aggiuntivo base: 14 € (1,4%)
- Contributo aggiuntivo 1° rinnovo: 19 € (1,9%)
- Contributo aggiuntivo 2° rinnovo: 24 € (2,4%)
- Contributo aggiuntivo 3° rinnovo: 29 € (2,9%)
- Contributo aggiuntivo 4° rinnovo: 34 € (3,4%)
Contributo aggiuntivo: prima e dopo il Decreto Dignità
Proponiamo di seguito un esempio che mostra la differenza della contribuzione aggiuntiva prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità supponendo una retribuzione imponibile a fine contributivi pari a 2000 € mensili.
| Pre Decreto Dignità | Post Decreto Dignità |
| Durata del contratto: 24 mesi |
Durata iniziale del contratto: 2 mesi Contributo dovuto: 56 € |
| Contribuzione aggiuntiva compressiva per i 24 mesi di impiego: 672 € |
1° rinnovo: 5 mesi 2° rinnovo: 5 mesi 3° rinnovo: 6 mesi 4° rinnovo: 6 mesi Contribuzione aggiuntiva compressiva per i 24 mesi di impiego: 1242 € |
Contributo aggiuntivo: quando non è dovuto
La contribuzione aggiuntiva all’INPS non è dovuta alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- apprendisti;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
Restituzione del contributo aggiuntivo
Per incentivare le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, resta in vigore la norma che prevede il recupero del contributo addizionale per i datori di lavoro che, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto, trasformano il rapporto in un contratto di lavoro a tempo determinato. L’opportunità è estesa anche al contributo aggiuntivo previsto dal Decreto Dignità.
Il recupero può avvenire se il datore di lavoro, entro 6 mesi dalla scadenza di un contratto a termine, riassume il lavoratore a tempo indeterminato. Al recupero della contribuzione aggiuntiva versata in dipendenza del contratto a termine, si aggiunge la possibilità di fruire negli anni 2019 e 2020 e per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero del versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 3000 € annui. In questo caso l’assunzione o la stabilizzazione deve riguardare i soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni e non hanno precedenti esperienze di lavoro a tempo indeterminato.

