Camera: pubblicato testo Ddl FI su aperture festive esercizi commerciali (C.1333) e assegnato alla Commissione Attività Produttive

Executive summary

CAMERA – Pubblicato il 18/12/2018 il testo del seguente progetto di legge a prima firma dell’On. Polidori (Fi, Comm. Attività produttive), presentato il 31 ottobre 2018:

  • Disposizioni in materia di apertura festiva degli esercizi di commercio al dettaglio e norme per tutelare e favorire l'insediamento degli esercizi commerciali nei centri urbani (C.1333).

La proposta è stata assegnata in data 19/12/2018 alla Commissione Attività Produttive per l’avvio dell’esame.

 

Analisi

La proposta di legge, elaborata sulla base delle audizioni svoltesi nei mesi di settembre e ottobre 2018, si compone di 5 articoli:

  • L'articolo 1 individua quali finalità della proposta la tutela dei lavoratori, la tutela della competitività delle imprese commerciali in sede fissa e il riconoscimento del ruolo di servizio e di presidio del territorio svolto dagli esercizi commerciali di prossimità;

 

  • L’articolo 2 prevede misure di tutela per i lavoratori del settore del commercio occupati la domenica e nei giorni festivi. In particolare:
    1. Il comma 1 prevede norme di principio che richiamano l'attuazione dei due testi unici sulla tutela della genitorialità e sulle pari opportunità. La norma prevede che in sede di revisione dei contratti collettivi e di contrattazione di secondo livello o decentrata siano individuate ulteriori misure per conciliare il lavoro con le esigenze di vita familiare.
    2. Il comma 2 prevede che almeno un terzo dei riposi settimanali debba essere fruito di domenica. Dal computo sono escluse le domeniche che cadono nel periodo delle ferie. Di conseguenza, dalle 54 o 55 domeniche di ogni anno vanno sottratte le 4 domeniche del periodo di ferie e il risultato diviso per 3: il lavoratore ha diritto quindi a trascorrere in famiglia almeno 21-22 domeniche all'anno (17+4) e almeno quattro delle dodici festività principali.
    3. Il comma 3 introduce due meccanismi che consentono ai lavoratori – di propria iniziativa e con il supporto di garanzia, ove possibile, del sindacato – di chiedere di poter lavorare alcune domeniche supplementari, eccedenti il numero fissato ai sensi del comma 2, o di poter stabilire forme di rotazione tra loro, secondo criteri che garantiscano la piena copertura delle esigenze aziendali.
  • L'articolo 3 prevede la redazione di un documento informativo sugli orari dei servizi e sugli orari di apertura e degli esercizi commerciali, volto a fornire ai consumatori e agli utenti un quadro di riferimento coordinato degli esercizi commerciali e dei servizi aperti alla domenica e nei giorni festivi. Il documento è redatto in concorso con le organizzazioni di categoria interessate e delle associazioni dei consumatori. È prevista la diffusione telematica del documento.
  • L'articolo 4 rafforza le tutele in favore degli esercizi commerciali nei centri urbani e introduce misure per favorire l'insediamento delle imprese nel settore del commercio al dettaglio, modificando l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «decreto salva Italia» del Governo Monti), senza toccare la parte che ha introdotto la liberalizzazione assoluta degli orari, oggetto delle diverse proposte in discussione. In sostanza, rispetto alla norma vigente:
    • si introduce il concetto di esercizio commerciale (di vicinato e di media struttura) quale presidio e servizio dei centri storici e delle aree urbane, comprese evidentemente le periferie;
    • a tal fine si modifica il decreto-legge n. 223 del 2006 nella parte in cui prevedeva la soppressione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, ampliando nel decreto Monti la possibilità offerta ai comuni, per una serie di motivi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla tutela dei centri storici e del presidio urbano e di servizio rappresentato dagli esercizi commerciali, di prevedere l'interdizione dell'insediamento di esercizi commerciali in determinate aree, ovvero limitazioni all'insediamento di determinate attività produttive e commerciali in talune aree, ovvero il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, ivi compreso l'esercizio di attività di commercio itinerante su aree pubbliche, fatte salve le fiere e le altre manifestazioni analoghe autorizzate dai comuni;
    • si fa riferimento alla necessità di un assetto regolatorio, alla stregua degli altri Paesi europei, non dettato esclusivamente sulla competizione di mercato, ma che tenga conto delle fragilità delle piccole e medie imprese (PMI) e le sostenga attivamente, attuando un concetto che si ritrova nei princìpi ispiratori dello Small Business Act [COM(2008) 394 definitivo/2], in cui si evidenzia che «le PMI danno un contributo sostanziale alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica e che pertanto essere favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale»;
    • si riconosce che tali decisioni vanno assunte in concorso con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra di essi;
    • sono fatti salvi dalle possibilità di intervento dei comuni i negozi di vicinato, le medie e le grandi strutture e i centri commerciali regolarmente in attività alla data di entrata in vigore dei provvedimento di adeguamento alla normativa sopra delineata, che regioni, le città metropolitane e i comuni dovranno emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  • L'articolo 5 prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno ai canoni di locazione delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio. La norma è prevista anche nella proposta di legge in materia di apertura domenicale dei negozi approvata nella scorsa legislatura, ma viene semplificata, limitando i finanziamenti possibili al solo sostegno alle locazioni e all'erogazione di contributi diretti. Le imprese aventi diritto sono definite ai sensi della normativa europea, in quanto questa definisce le micro imprese (meno di 10 dipendenti e di 2 milioni di euro di volume di affari) e a queste ci si intende limitare. Nelle modalità di riparto sono previsti due innovativi criteri per l'accesso ai contributi: di impedire la cosiddetta «desertificazione commerciale» e di assicurare la presenza di adeguati servizi nelle aree urbane. Le risorse previste sono 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni sotto forma di cofinanziamento.
    FonteLink al testo del Ddl: https://goo.gl/ypKFna 
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