Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI
È istituita un’Associazione tra imprese che si denomina
“CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO”
senza alcun scopo di lucro e con durata indeterminata. Essa ha sede in Milano, Piazza Sant’Ambrogio 16.
Potranno essere istituite e soppresse con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo sedi secondarie o uffici anche in altre località.
L’Associazione si propone di contribuire a migliorare la distribuzione dei prodotti e servizi e a promuovere il progresso tecnico ed economico attraverso:
- lo studio di problemi inerenti la distribuzione e il consumo di prodotti e servizi di marca;
- l’instaurazione e il mantenimento di un’efficiente e sistematica cooperazione tra l’insieme delle imprese associate e i poteri pubblici, gli industriali, gli operatori di settore e i consumatori;
- la promozione di iniziative atte a semplificare le procedure per incrementare e favorire l’apertura e lo sviluppo di nuovi canali distributivi, centri commerciali, punti vendita, servizi di ristorazione, franchising e attività del commercio moderno e dei servizi;
- l’assunzione di iniziative al fine di contribuire all’aggiornamento della legislazione nazionale e all’attività normativa dell’Unione Europea;
- le iniziative idonee alla liberalizzazione delle attività commerciali, anche attraverso la semplificazione delle procedure e la riduzione delle formalità per l’ottenimento di concessioni, atti o autorizzazioni amministrative, sanitarie, a tal fine previste;
- gli interventi finalizzati al superamento dei vincoli normativi esistenti in materia di insegne pubblicitarie, cartellonistica, ;
- l’assunzione di tutte le iniziative ritenute dal Consiglio Direttivo utili e opportune ivi compresa la promozione di azioni giudiziarie per conto proprio, degli associati o di una parte degli stessi al fine di prevenire e/o reprimere le pratiche che possano pregiudicare, limitare o alterare la corretta concorrenza fra imprese per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti e/o servizi di
L’Associazione, inoltre, si propone di assumere tutte le iniziative, anche amministrative o giudiziarie, ritenute dal Consiglio Direttivo utili od opportune a tutelare gli interessi generali delle imprese associate o di una parte di esse.
Al fine del raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà inoltre direttamente o indirettamente promuovere e/o organizzare e/o gestire, purché tali attività abbiano carattere strumentale al perseguimento degli scopi associativi:
- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività di formazione, gruppi di studio e ricerca;
- addestramento, qualificazione e riqualificazione di personale di aziende;
- corsi di formazione e simili, anche a distanza e con utilizzo di qualsiasi tecnologia, che il Consiglio Direttivo individuerà sulla base degli interessi degli associati;
- attività editoriali, inclusa la pubblicazione di giornale periodico, di libri, riviste e dispense, la pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché di studi e ricerche compiuti, in particolare per gli eventi organizzati dall’Associazione;
- raccolta di sponsorizzazioni e fondi, in occasione di proprie iniziative e di eventi, anche mediante occasionali vendite di beni in concomitanza di dette manifestazioni ed eventi;
- prestazione di servizi di consulenza e assistenza, avvalendosi ove previsto di qualificati professionisti, nei settori legale, sindacale e del lavoro, di consulenza aziendale, l’elaborazione e fornitura dati, analisi e studi; e in genere attività di consulenza e assistenza non riservate a soggetti iscritti in particolari Albi o Ruoli;
- individuazione, studio, promozione e realizzazione di iniziative dirette alla soluzione di problemi comuni alla “distribuzione moderna” (franchising, grande distribuzione organizzata e servizi al pubblico);
- assistenza e tutela, singola o anche collettiva, delle imprese operanti nei predetti settori in ogni materia attinente lo svolgimento della loro attività imprenditoriale;
- assistenza alle imprese nella trattazione e acquisizione di ordinativi e quant’altro necessario per consentire minimizzazioni di costi ad imprese; lo studio e la realizzazione, in proprio o anche tramite terzi, di centrali, gruppi d’acquisto e simili, con ausilio di ogni tecnologia;
- prestazione di servizi di ricerca, selezione e outplacement di personale dipendente e le prestazioni connesse, inclusi i servizi pubblicitari, anche per conto terzi, nonché la cessione dei relativi contratti a terzi;
- elaborazione di studi di fattibilità ed economicità nell’ambito di progetti e programmi d’investimento; la partecipazione, anche quale capofila, a consorzi, joint venture, Associazioni Temporanee di Imprese e simili per programmi di finanziamento ad imprese o per l’ottenimento di tali finanziamenti;
- assistenza ad imprese in programmi di finanziamento, ricerca, innovazione e sostegno all’esportazione; le attività di tutoring e l’assistenza tecnica per la valutazione ed esecuzione di tali progetti e programmi; l’espletamento di ogni incombenza inerente, avvalendosi ove richiesto dell’ausilio di professionisti iscritti ad albi o elenchi.
L’Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, può infine assumere interessenze e partecipazione in Società, Enti o Associazioni, costituiti o costituendi, aventi, direttamente o indirettamente, oggetto analogo, affine o connesso al proprio purché tali partecipazioni e interessenze abbiano carattere strettamente strumentale e non distraggano significative risorse economiche al perseguimento degli scopi associativi.
Art. 2 - ASSOCIATI
CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO è un’associazione di imprese industriali, commerciali e di servizi che producono e/o commercializzano, con qualunque modalità, beni di consumo e/o servizi di marca, conosciuti al pubblico dei consumatori.
Possono far parte dell’Associazione imprese (italiane o estere) del settore “retail” o “B2C” che commercializzano beni di consumo o servizi attraverso una rete di punti vendita fisici oppure digitali gestiti direttamente o in franchising (i “Retailer”).
I Retailer devono offrire, per le caratteristiche proprie e del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite e per la qualificazione dei propri legali rappresentanti, adeguate garanzie di serietà e professionalità.
Art. 2bis RETAIL PARTNER
Possono partecipare alla vita associativa, in qualità di sostenitori interessati agli scopi e alle attività associative, soggetti (italiani o esteri) che prestano servizi e/o svolgono attività “B2B” in favore dei Retailer quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i “Retail Partner”):
- soggetti esercenti attività di servizi e/o fornitura di beni ad un Retailer;
- società di consulenza e studi professionali;
- società che offrono servizi per ambiente qualità e sicurezza;
- società di marketing, comunicazione e pubblicità;
- società specializzate in realizzazione e allestimento punti vendita, assicurazioni, credito e finanza;
- associazioni, consorzi, istituzioni che perseguano i medesimi scopi di cui all’art. 1 dello Statuto.
I Retail Partner devono offrire, per le caratteristiche proprie e del gruppo di appartenenza, per le esperienze acquisite e per la qualificazione dei propri legali rappresentanti, adeguate garanzie di serietà e professionalità.
L’ammissione all’Associazione in qualità di Retail Partner avviene in seguito a domanda, presentata dell’aspirante, il cui esame e accoglimento sono insindacabilmente demandati al Consiglio Direttivo. Nella domanda, le aziende interessate dichiareranno di conoscere lo Statuto e il Codice Etico, in ogni sua parte e di approvarlo incondizionatamente. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto di ammissione.
La qualità di Retail Partner è intrasmissibile.
I contributi associativi versati dai Retail Partner per sostenere l’associazione e partecipare alla vita associativa non sono rivalutabili né rimborsabili.
L’ammissione all’Associazione del Retailer in qualità di associato avviene in seguito a domanda, presentata dell’aspirante, il cui esame e accoglimento sono insindacabilmente demandati al Consiglio Direttivo. Nella domanda, le aziende interessate dichiareranno di conoscere lo Statuto e il Codice Etico, in ogni sua parte e di approvarlo incondizionatamente. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto di ammissione.
La qualità di associato è intrasmissibile.
Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili.
Art. 3 - ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei conti.
Art. 4 – ASSEMBLEA
L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti gli associati Retailer.
Ogni associato Retailer è rappresentato da un suo esponente a ciò appositamente delegato.
Ciascun associato Retailer ha diritto ad un solo voto e può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro associato Retailer. Nessun associato Retailer potrà disporre di più di 2 (due) deleghe.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria, entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati Retailer; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta a tale scopo venga convocata, quando la sua convocazione venga richiesta da almeno un decimo degli associati Retailer ovvero da almeno due membri del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati Retailer; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati Retailer.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria vengono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli associati Retailer partecipanti all’Assemblea.
Sono fatti salvi i diversi quorum costitutivi e deliberativi stabiliti dal presente Statuto e quelli stabiliti, inderogabilmente, dalla legge.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate sul Libro appositamente istituito.
Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell’Associazione, mediante avviso di convocazione contenente gli argomenti all’ordine del giorno da pubblicarsi presso il sito ufficiale dell’associazione oppure mediante comunicazione scritta con mezzi che attestino l’avvenuta ricezione da parte dei singoli associati Retailer (ad esempio lettera raccomandata a.r., corriere, pec, messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento) almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata e, in caso di motivata particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si terranno nella sede o in altro luogo (compresa la video-conferenza) che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno.
In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, l’Assemblea potrà designare direttamente il proprio Presidente.
L’Assemblea designerà la persona chiamata a fungere da Segretario, soggetto anche estraneo alla compagine associativa.
Art. 5 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria:
- approva il regolamento interno;
- delibera sul programma di attività dell’Associazione;
- approva i bilanci, preventivo e consuntivo;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro i limiti stabiliti dallo Statuto;
- elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente e un Vice Presidente;
- nomina il Revisore dei conti;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale di associazione dei Retailer e il contributo associativo dei Retail Partner, importi che restano validi sino a diversa deliberazione successiva;
- delibera circa l’utilizzazione, l’amministrazione e l’impiego del fondo di riserva.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione, sulla sua liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché sulla destinazione dell’eventuale attivo residuo.
Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea e si compone di un numero di membri da un minimo di 4 (quattro) fino ad un massimo di 40 (quaranta), secondo deliberazione dell’Assemblea su proposta del Consiglio uscente.
Possono far parte del Consiglio Direttivo:
– gli associati Retailer o i Retail Partner attraverso un delegato componete del proprio consiglio di amministrazione o appartenente ai quadri aziendali; oppure
– soggetti esterni (quali consiglieri indipendenti) fino ad un massimo di cinque, proposti dagli stessi associati o dal Presidente, purché in grado di dare un contributo oggettivo e sostanziale allo sviluppo delle attività associative.
Ai Retail Partner è riservata una partecipazione al Consiglio Direttivo, in termini di numero di Consiglieri in carica, non superiore ad un quinto. Ove venisse a mancare la proporzione fisiologica tra Consiglieri designati dai Retailer e quelli designati dai Retail Partner, nella successiva Assemblea si procederà con la nomina del nuovo consigliere o dei nuovi consiglieri per mantenere la proporzione di cui sopra, membri che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo già eletto.
Per poter candidare un membro del Consiglio Direttivo, l’associato Retailer o il Retail Partner deve essere in regola con il pagamento della quota associativa o del contributo associativo e i candidati eleggibili per il Consiglio Direttivo devono:
– godere il pieno esercizio dei diritti civili;
– non aver riportato sentenza di condanna, in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 o altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
– non aver riportato sentenza di condanna a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
L’eventuale recesso o esclusione di un associato Retailer o di un Retail Partner dall’Associazione determina l’immediata e contestuale cessazione del Consigliere espresso dal medesimo.
In via eccezionale, un membro del Consiglio Direttivo decade dall’incarico qualora l’associato Retailer che ha espresso la sua candidatura non sia più, per qualsiasi ragione, associato, oppure il Consigliere cessi il proprio rapporto di collaborazione o dipendenza con l’associato Retailer che ha espresso la sua candidatura e che ne abbia dato comunicazione al Consiglio Direttivo. Nella successiva Assemblea si procederà con la nomina del nuovo consigliere o dei nuovi consiglieri per mantenere la proporzione di cui sopra, membri che resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo già eletto.
L’Assemblea provvede alla nomina o conferma dei nuovi Consiglieri su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di recesso o esclusione di un associato Retailer o il Retail Partner, dimissioni o sostituzione di un Consigliere oppure modifiche nelle proporzioni tra Consiglieri nominati da Retailer e Retail Partner, durante la prima seduta utile successiva all’evento.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
In caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, i Consiglieri possono farsi rappresentare a mezzo delega da un altro Consigliere, per non più di due sedute consecutive.
Il Consiglio Direttivo oltre a quanto indicato nello Statuto, provvede a:
- fissare gli obiettivi e i programmi dell’Associazione, in conformità allo Statuto e a quelli, di volta in volta, stabiliti dall’Assemblea;
- disporre le linee d’indirizzo per la migliore organizzazione dell’Associazione e per il suo funzionamento;
- ad organizzare l’Associazione e a garantirne il funzionamento, ad assumere, licenziare e amministrare il personale dipendente, a dare attuazione alle iniziative utili o idonee al raggiungimento degli scopi sociali e ad amministrare il patrimonio dell’Associazione;
- predisporre i bilanci e il rendiconto di attività;
- concludere contratti funzionali al raggiungimento degli obiettivi associativi, compresi gli accordi con i Retailer e i Retail Partner, concordando modifiche alla quota o contributo associativo oppure con soggetti terzi interessati a sponsorizzare o promuovere i fini associativi;
- nominare ai sensi di legge il responsabile e/o i delegati sia in materia di protezione dei dati personali (privacy) sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive norme integrative e/o complementari);
- nominare, ed eventualmente revocare, i membri del Comitato Esecutivo. Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di
Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati Retailer e sulla decadenza ed esclusione degli associati Retailer.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge il Presidente e il Vice Presidente, determinandone i relativi poteri.
Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera validamente tenuto nel luogo nel quale si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, in modo tale che sia consentita la redazione e la sottoscrizione del verbale.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza di almeno il 50% + 1 (cinquanta percento + uno) dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza almeno il 50% (cinquanta percento) dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, a ciascun Consigliere, e agli altri Organi dell’associazione invitati a partecipare, mediante comunicazione scritta contenente gli argomenti all’ordine del giorno con mezzi che attestino l’avvenuta ricezione da parte dei singoli destinatari (ad esempio lettera raccomandata a.r., corriere, pec, messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento) almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata e, in caso di motivata particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
Il Segretario delle riunioni consiliari è scelto dal Presidente tra i Consiglieri ovvero designato dal Consiglio anche tra le persone estranee al Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno riportate nel Libro appositamente istituito.
Qualora venisse a mancare un numero di consiglieri inferiore alla metà dei membri del Consiglio, esso può provvedere ad integrarsi mediante cooptazione.
In tal caso, l’Assemblea dovrà, alla sua prima seduta, ratificare la nomina per cooptazione, provvedendo all’eventuale designazione dei membri mancanti. I Consiglieri così nominati durano in carica per il medesimo periodo in cui sarebbero rimasti in carica i Consiglieri da loro sostituiti.
Qualora venisse a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, i Consiglieri rimasti in carica devono provvedere alla sollecita convocazione dell’Assemblea, alla quale rimettere l’elezione del nuovo Consiglio, che rimarrà in carica solo sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Consiglio precedente.
Art. 7 - IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è un organo facoltativo dell’Associazione istituito a discrezione del Consiglio Direttivo.
Ove istituito, il Comitato Esecutivo è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio Direttivo, che lo presiede, il Vice Presidente.
Gli altri membri sono scelti tra i Consiglieri.
I suoi membri durano in carica per il medesimo periodo della carica di Consigliere e sono rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo ha il compito di supportare il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore nel dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e\o nel dare esecuzione a tutti gli atti necessari per un’efficiente gestione e amministrazione dell’Associazione.
Il Comitato Esecutivo, inoltre, provvede anche avvalendosi, in tutto o in parte, del Comitato Scientifico (se nominato):
- ad agire da osservatorio nel vasto tema dello sviluppo del settore del commercio in campo nazionale e internazionale, al fine di delineare possibili scenari evolutivi;
- a fornire all’Associazione consulenza strategica in materie rilevanti sul piano scientifico, normativo, applicativo;
- ad assistere l’Associazione nell’identificazione delle strategie adeguate per mantenere un livello di leadership;
- a proporre iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione, partecipazione a iniziative nazionali e
Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, a ciascun membro del Comitato Esecutivo, mediante comunicazione scritta contenente gli argomenti all’ordine del giorno con mezzi che attestino l’avvenuta ricezione da parte dei singoli destinatari (ad esempio lettera raccomandata a.r., corriere, pec, messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento) almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata e, in caso di motivata particolare urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, in qualità di Segretario, il Direttore. Qualora questi fosse impossibilitato, o quando il Comitato lo reputi opportuno, potrà essere chiamato a fungere da Segretario un altro membro del Comitato o, eventualmente, una persona anche estranea al Comitato Esecutivo.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
Quando, nel corso del biennio di carica, venissero a mancare uno o più membri del Comitato, esso può essere integrato con deliberazione del Consiglio Direttivo. I membri così designati restano in carica sino alla scadenza originariamente fissata per quelli già in carica, e quindi sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Comitato precedente.
Qualora il Comitato Esecutivo non sia istituito, le sue competenze sono esercitate dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale. Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea in base a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto.
Le funzioni e i poteri del Presidente, oltre a quanto previsto dallo Statuto, sono determinati dal Consiglio Direttivo.
L’eventuale trattamento economico del Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo, con astensione dalla votazione dell’interessato.
In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
Art. 9 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente esercita le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Al Vicepresidente compete la proposizione delle strategie di sviluppo dell’Associazione e la supervisione sull’attività operativa.
Le funzioni e i poteri del Vice Presidente, oltre a quanto previsto dallo Statuto, sono determinati dal Consiglio Direttivo.
L’eventuale trattamento economico del Vice Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo, con astensione dalla votazione dell’interessato.
Art. 10 - IL DIRETTORE
Verificandosene la necessità, il Consiglio Direttivo può nominare, determinandone mansioni e poteri, un Direttore al quale viene affidata, sotto il controllo del Presidente e del Comitato Esecutivo, e in conformità delle direttive e dei programmi del Consiglio Direttivo, la direzione dell’Associazione.
La funzione del Direttore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo o con un rapporto di dipendenza (lavoro subordinato) con un associato Retailer,
L’eventuale trattamento economico del Direttore è fissato dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 – BILANCIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Al termine di ogni anno solare viene redatto, a cura del Consiglio Direttivo, un Bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, unitamente al Bilancio preventivo per l’esercizio successivo.
La bozza di Bilancio dovrà essere e restare depositata presso la sede dell’Associazione unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore (se nominato) a disposizione degli associati almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’Assemblea di approvazione.
Art. 12 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni che appartengono all’Associazione e che risultano dallo stato patrimoniale che fa parte del bilancio.
Ne fanno parte:
- i beni conferiti in sede di costituzione dell’Associazione;
- i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- i fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- i beni ricevuti per donazione, eredità o
L’Associazione provvede alla propria attività utilizzando i seguenti proventi:
- le quote associative degli associati Retailer e i contributi associativi versati dai Retail Partner;
- i redditi dei beni patrimoniali;
- le erogazioni e contributi che eventualmente provengano da
La quota annuale di associazione degli associati Retailer così come i contributi associativi dei Retail Partner sono dovuti una volta all’anno.
L’importo della quota annuale associativa degli associati Retailer e dei contributi associativi dei Retail Partner è determinato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota annuale così come il contributo associativo sono indivisibili: tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà ridurre l’importo agli associati Retailer o dei Retail Partner ammessi nel corso dell’esercizio, oppure, in casi particolari, per valide e motivate ragioni, concordare una dilazione o riduzione.
Il versamento delle quote associative così come dei contributi associativi dovrà essere effettuato entro tre mesi dalla deliberazione da parte dell’Assemblea, della quale è data comunicazione, anche a mezzo mail (pec o mail ordinaria), entro i successivi quindici giorni.
In difetto di apposita delibera dell’Assemblea, sia la quota associativa sia il contributo associativo del precedente anno s’intendono confermati per l’anno successivo. In tale ipotesi ogni associato Retailer o Retail Partner è tenuto al versamento dell’importo risultante dall’ultima deliberazione assembleare precedente entro tre mesi dall’inizio dell’anno solare di riferimento.
Gli associati Retailer ammessi all’Associazione in corso d’anno, così come i Retail Partner, devono effettuare il versamento della quota associativa o del contributo associativo entro tre mesi dalla deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
Decorsi i tre mesi, l’associato Retailer verrà considerato moroso, e non potrà intervenire né esercitare i diritti di voto nelle Assemblee.
Il mancato pagamento della quota associativa o del contributo associativo entro il termine dell’esercizio in cui essa è dovuta, determina, secondo quanto previsto dal successivo art. 16 dello Statuto, la decadenza dell’associato Retailer o l’esclusione del Retail Partner con conseguente perdita dei relativi diritti, fatte salve le eventuali obbligazioni medio tempore assunte verso l’Associazione e i terzi.
Art. 13 - FONDO DI RISERVA
Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite dell’Associazione, accertate e approvate con il Bilancio da parte dell’Assemblea. L’amministrazione, l’impiego e l’utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 917/86 e ss mm è fatto:
- divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14 - REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei conti è nominato dall’Assemblea e ha il compito di verificare e controllare la contabilità e il bilancio dell’Associazione, riferendone all’Assemblea.
Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; il suo compenso è fissato dall’Assemblea al momento della sua nomina.
Art. 15 – COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è un organo facoltativo dell’Associazione istituito a discrezione dal Consiglio Direttivo ed è composto da:
- rappresentanti dei Retailer;
- rappresentanti dei Retail Partner;
- esponenti del mondo accademico;
- rappresentanti di Enti e Pubbliche
I membri del Comitato Scientifico, in un numero compreso tra sei e dieci, sono nominati dal Consiglio Direttivo e devono essere esperti qualificati e di comprovata professionalità.
Il Comitato Scientifico, il cui coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi previa comunicazione da parte del coordinatore e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.
Il Comitato Scientifico provvede a:
- individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio e di ricerca che siano coerenti e funzionali alle linee strategiche definite dall’Associazione;
- individuare, di volta in volta, il team operativo (anche nell’ambito delle strutture organizzative di appartenenza dei rispettivi membri) per l’implementazione dei progetti individuati;
- definire l’analisi dei costi-benefici delle iniziative selezionate nonché tempi e metodi per la loro realizzazione;
- garantire una continuità di supervisione dei relativi progetti nel corso della loro implementazione.
Il Comitato Scientifico fornisce consulenza e supporto al Comitato Esecutivo per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni di cui al precedente art. 7 dello Statuto.
I membri del Comitato Scientifico valutano, nello svolgimento delle rispettive attività professionali, eventuali opportunità di sinergie con la realtà associativa dell’Associazione e dei suoi associati Retailer o Retail Partner, nell’ottica di favorire sviluppo e competitività del sistema associativo e, più in generale, di quello economico e produttivo del Paese Italia.
Il Comitato Scientifico aggiornerà almeno ogni sei mesi il Consiglio Direttivo in merito allo svolgimento delle proprie attività.
La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita. Ai suoi membri possono essere rimborsate unicamente le spese di viaggio.
Art. 16 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato Retailer o di Retail Partner si perde per recesso (dimissioni), decadenza o esclusione.
Il recesso dall’associazione e/o dalla vita associativa deve essere comunicato con lettera raccomandata o pec inviata almeno due mesi prima del termine dell’esercizio annuale. In difetto l’associato Retailer o il Retail Partner recedente (dimissionario) non sono liberati dall’obbligo di pagamento della quota o del contributo associativo per l’anno successivo.
L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata corresponsione, nel termine di cui all’art. 12 dello Statuto, della quota associativa o del contributo associativo, e in ogni altro caso di manifesto e volontario inadempimento agli obblighi associativi.
L’esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di assoggettamento dell’associato Retailer o del Retail Partner a liquidazione giudiziale oppure in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti dallo Statuto o in presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l’appartenenza all’Associazione. La valutazione della gravità e rilevanza di tali circostanze è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo.
Art. 17 - GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI
Salvo diversa deliberazione, le cariche sociali, escluse quella di Direttore, Vicepresidente e Revisore, sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo può disporre rimborsi spese sostenute in connessione di incarichi svolti da altri soggetti per perseguire gli scopi dell’Associazione.
Art. 18 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DI CONFIMPRESE LE IMPRESE DEL COMMERCIO MODERNO
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati Retailer.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i relativi compiti e poteri, nonché le eventuali remunerazioni.
L’eventuale sostituzione del o dei liquidatori nominati, in corso di liquidazione, competerà all’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l’avvenuta liquidazione, tenendo peraltro conto dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 – NORME APPLICABILI
Per quanto qui non previsto si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia di Associazioni.