I contratti di franchising in Germania

Dalla forma alle indicazioni sui divieti di concorrenza passando per le norme di recesso e risoluzione: scopri le caratteristiche principali dei contratti di franchising in Germania.

A differenza dell'ordinamento italiano, in Germania non esiste una vera e propria normativa specifica del franchising. I contratti stipulati rientrano quindi nella categoria di distribuzione commerciale a cui si applica il Codice Civile e il Codice del Commercio. Inoltre si applicano le norme di emanazione europea in tema di concorrenza e protezione del consumatore.

Elemento caratterizzante del franchising l’utilizzo da parte del franchisee dei segni distintivi, dei diritti di proprietà intellettuale, brevetti e know-how del franchisor in cambio di un corrispettivo. Anche in Germania il contratto di franchising ha un tempo determinato e la sua validità è limitata a un determinato territorio.

Obbligo precontrattuale di disclosure

Il tema dell’obbligo contrattuale di disclosure è molto importante in quanto il franchisee è un soggetto esterno che entra a tutti gli effetti all’interno della struttura organizzativa del franchisor ed è quindi fondamentale che sia a conoscenza di tutte le informazioni che ne derivano.

In Germania non esiste un obbligo di legge, tuttavia l’obbligo di disclosure è di prassi derivato dai principi generali in materia di contratti, dalla giurisprudenza, dalle raccomandazioni della German Franchise Association.

La giurisprudenza tedesca ha stabilito due principi fondamentali:

  • il franchisor deve informare il franchisee della redditività del sistema;
  • il franchisor non può accusare il franchisee di concorso di colpa se quest’ultimo ha fatto correttamente affidamento sulle dichiarazioni del franchisor in merito al sistema.

La German Franchise Association ha elaborato un Codice Etico, che prevede le informazioni da fornire almeno 10 giorni prima della stipula del contratto definitivo. Tali informazioni includono:

  • il franchise concept, la situazione finanziaria del franchisor e gli amministratori del franchisor che detengono il potere decisionale;
  • i dettagli su eventuali progetti pilota;
  • la previsione della redditività dell’operazione;
  • una bozza del contratto di franchising ed eventuali allegati;
  • i riferimenti bancari;
  • i dettagli sull’adesione ad associazioni di franchising;
  • i dettagli sui canali di distribuzione dei prodotti o dei servizi del franchisor.

Sperimentazione della formula commerciale

Anche per quanto riguarda la sperimentazione sul mercato della formula commerciale, non esiste una legge che obbliga il franchisor in tal senso. La German Franchising Association raccomanda comunque di proporre esclusivamente franchising effettivamente testati sul mercato e di inserire tra i documenti forniti in sede precontrattuale il livello di sviluppo e l’esperienza dell’attività del franchisor.

Forma del contratto

La legislazione tedesca non prevede una forma particolare di contratto di franchising, tuttavia si consiglia sempre la forma scritta. Nonostante non siano previste norme ben definite, la forma scritta del contratto di franchising è necessaria nel caso in cui venga previsto un divieto di concorrenza alla naturale scadenza del contratto. Nel caso in cui la forma scritta non venga rispettata, allora il contratto in questione può essere considerato come nullo e quindi invalido.

Divieto di concorrenza

Il divieto di concorrenza nasce dal generale obbligo di fedeltà nella vigenza del rapporto anche se non esiste una previsione contrattuale.

È possibile prevedere un divieto di concorrenza al termine del contratto di franchising, ma tale divieto deve avere una durata di un anno al massimo ed essere limitato all’area in cui il franchisee esercitava l’attività. Devono essere definite inoltre in modo dettagliato nel contratto tutte le attività non consentite.

Esclusiva territoriale

Se non è stata pattuita una clausola specifica, il franchisor non è libero di concedere ad altri franchisee la possibilità di vendere prodotti o servizi in concorrenza con l’attuale affiliato nello stesso territorio.

L’esclusiva prevede inoltre che il franchisor non possa stipulare altri contratti di franchising per la stessa area e che lo stesso non possa aprire un’attività in concorrenza sempre nel medesimo luogo. Si impedisce inoltre agli altri franchisee dello stesso franchisor di vendere in modo attivo nell’area assegnata al franchisee, ma al franchisor si riserva il diritto di utilizzare altri canali di distribuzione o di vendere differenti prodotti nella stessa area.

Prezzi

In Germania, il franchisor non può imporre i prezzi al franchisee, ma può dare indicazione solamente sui prezzi consigliati. Si può prevedere un’imposizione di prezzo solamente in casi particolari come nel caso del lancio di un nuovo prodotto; in ogni caso l’imposizione del prezzo deve avere una durata limitata.

Recesso

Per i contratti a tempo determinato, il recesso è precluso fino alla loro naturale scadenza. Nel caso in cui il contratto continua ad essere eseguito da entrambe le parti dopo la sua scadenza, allora avviene la naturale conversione a tempo indeterminato.

Per i contratti a tempo indeterminato senza preavviso di recesso, la giurisprudenza tende ad applicare le norme riguardanti i contratti in materia di servizi. Quindi è sempre possibile recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi, ma solo dopo cinque anni dalla stipula del contratto.

In ogni caso il periodo di preavviso per i contratti a tempo indeterminato deve essere ragionevole e varia in genere dai tre ai 12 mesi in base al caso specifico e in base alla durata effettiva del contratto. Se il preavviso viene considerato troppo breve, allora il Tribunale stabilisce il termine da rispettare.

Risoluzione

Il contratto di franchising può essere risolto in modo immediato per gravi motivi tali da compromettere il rapporto di fiducia tra franchisor e franchisee. Il prerequisito per la risoluzione è una diffida scritta.

Nel caso in cui la risoluzione venga considerata come ingiustificata dal Tribunale, la parte che si oppone alla risoluzione ha diritto a un risarcimento pari ai profitti che avrebbe avuto con la naturale prosecuzione del rapporto.

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